CONVENZIONE AREE VERDI
Il Comune di Perugia ha affidato all’Associazione la gestione degli spazi verdi approssimativamente centrati su Viale Sant’Antonio, Porta Sant’Antonio e Via Brugnoli di circa 4772 mq.
L’Associazione si occupa della manutenzione ordinaria del verde pubblico del quartiere, mentre la manutenzione straordinaria è di competenza dell’amministrazione comunale.
Eventuali segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini vanno inoltrate alla mail:
quiquartiere@borgosantantonio. com
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “RI VIVI BORGO SANT’ANTONIO” ED IL COMUNE DI PERUGIA PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI VERDI DI VIALE SANT’ANTONIO , PORTA SANT’ANTONIO, VIA BRUGNOLI. – PERUGIA.
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ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Perugia affida all’Associazione Culturale “Ri Vivi Borgo Sant’Antonio” con sede in Corso Bersaglieri 182, la gestione degli spazi verdi approssimativamente centrati su Viale Sant’Antonio, Porta Sant’Antonio e Via Brugnoli di circa mq. 4.772.
Le aree oggetto del presente atto sono porzioni di terreno contigue a Viale S’Antonio identificabili come di seguito meglio espresso.
1) Lato destro Viale S’Antonio procedendo da Porta S’Antonio a Piazza Grimana per complessivi mq 1485 ca :
Foglio 235 p.lle 825 /p ( tratto di rilevato stradale di valle per una profondità di 5 m. )
Foglio 235 p.lla 826/p ( tratto di rilevato stradale di valle per una profondità di 5 m. )
Foglio 235 p.lla 827/p ( tratto di rilevato stradale di valle per una profondità di 5 m. )
2 ) Lato sinistro Viale S’Antonio procedendo da Porta S’Antonio a Piazza Grimana per complessivi mq 1600 ca:
Foglio 235 p.lla 294/p ( aree comprese tra mura medievali e viabilità di lunghezza pari a 160 ml e di larghezza media di 10 m)
3) Porta Sant’Antonio: spazio verde compreso tra Viale Sant’Antonio e Corso Bersaglieri di circa 67 mq;
4) Via Brugnoli: aree in destra di via Brugnoli procedendo da Via Cialdini a Via Brunamonti di lunghezza pari a 275 ml e di superficie di circa 1620 mq.
Le aree oggetto di convenzione sono comprese nei limiti che risultano contornati nella planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera “A” .
ART. 2 INVENTARIO
La consegna delle aree suddette non richiede compilazione dell’inventario dei beni immobili, mobili e degli arredi, in quanto le stesse presentano solo un arredo (panchina in legno e ferro) ubicato nello spazio verde di Porta Sant’Antonio.
Al termine della convenzione tutti i beni immobili, mobili, gli arredi e quanto altro compreso nell’inventario dovranno essere riconsegnati in buono stato di conservazione salvo il normale deterioramento d’uso.
I beni acquistati dall’Associazione “Ri Vivi Borgo Sant’Antonio” rimarranno di proprietà dello stesso Comune.
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO
La durata della convenzione è fissata in anni 10 (dieci) a far data dalla stipula del presente atto senza la possibilità che, alla scadenza, la stessa sia tacitamente rinnovata.
E’ facoltà dell’Associazione, ad ogni scadenza annuale, con il preavviso di mesi sei, interrompere il rapporto contrattuale, dandone disdetta da comunicare mediante lettera raccomandata.
Qualora il concessionario realizzi nell’area oggetto di convenzione significativi interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati ed approvati dall’Amministrazione Comunale, la cui funzionalità tecnico – economica esuberi la durata del presente contratto, la convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa. Tale rinnovo non potrà in ogni caso essere superiore alla durata contrattuale di cui al primo capoverso del presente articolo.
ART. 4 OBBLIGAZIONI DEL GESTORE
Il gestore si impegna a:
– assumere a proprio carico la manutenzione ordinaria, la pulizia e custodia degli spazi verdi in modo tale che sia sempre in perfette condizioni di efficienza e funzionalità, fermo restando gli interventi di ripulitura generale e potatura effettuati dalla Comunità Montana “Monti del Trasimeno”, consistente principalmente in:
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falciatura periodica delle erbe e trasporto a discarica;
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pulitura costante degli spazi verdi dei percorsi pedonali e carrabili e svuotamento cestini;
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mantenimento in condizioni di efficienza di staccionate, ringhiere e recinzioni;
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ripulitura delle griglie e forazze all’interno dell’area verde e loro manutenzione;
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quanto altro necessario a garantire lo stato di buona conservazione degli spazi;
– comunicare al Comune di Perugia il programma delle manifestazioni che si terranno all’interno delle aree verdi;
– non trasferire ad altri soggetti, pubblici o privati, sotto qualsiasi forma, la gestione dei beni oggetto della presente convenzione;
– assumere, dal momento della consegna delle aree, a proprio carico ogni responsabilità in merito all’uso degli stessi rispettando tutte le normative di legge in materia;
– consentire il libero accesso all’area verde attrezzata a chiunque senza limitazione o condizione alcuna nonché mettere a disposizione gli spazi in convenzione ad altre associazioni, gruppi o enti che ne facciano richiesta, direttamente al gestore, e che non intralcino le normali attività del gestore;
– corrispondere un canone simbolico di € 200,00 annuo da versare in un’unica soluzione entro i primi sei mesi gestionali di ciascun anno.
ART. 5 CORRISPETTIVO/ CONTRIBUTO
Gli interventi di manutenzione a carattere straordinario saranno a completo carico dell’Amm.ne Comunale.
Qualsiasi opera, lavoro o manufatto, che il gestore intenda realizzare per proprio conto e a proprio carico, devono essere comunque preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale, e resteranno acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale contestualmente alla loro realizzazione.
Il Comune riconosce al gestore un contributo economico annuo di € 1.000,00 a parziale rimborso delle spese sostenute per la pulizia, custodia e manutenzione ordinaria degli spazi verdi.
L’erogazione del contributo è subordinata al rispetto puntuale delle clausole contenute nella presente convenzione.
ART. 6 USO TEMPORANEO AREA VERDE
La concessione di uso temporaneo, sugli spazi verdi comunali oggetto della presente convenzione, in occasione di iniziative organizzate in tali aree dal gestore si intende già corrisposto sotto forma di ore lavorative manutentive necessarie per la pulizia ed il controllo delle stesse aree, in virtù della presente convenzione.
ART. 7 CONTROLLI
Il controllo sul corretto andamento della gestione è attribuito a funzionari dell’Amm.ne Comunale che potranno disporre controlli in qualsiasi momento possibilmente in presenza di Personale dell’Associazione.
ART. 8 RESPONSABILITA’
Il gestore è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai beni mobili e immobili di proprietà comunale di cui trattasi, da chiunque causato nonché a terzi o a cose di terzi, connesso all’espletamento dell’attività sociale.
A garanzia del rischio derivante dalla predetta attività, il gestore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa RCT per un massimale minimo di € 520.000,00= compreso quello per sinistro e per danneggiato.
E’ comunque fatto salvo il diritto del Comune di reclamare anche maggior indennizzo, qualora si riscontrassero danni di importo superiore a quello assicurato.
ART. 9 RISOLUZIONE CONTRATTO
L’Amm.ne Comunale si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato per ragioni di pubblico interesse o per grave inosservanza ripetuta e contestata di alcuno degli articoli della convenzione, senza che l’Associazione possa pretendere alcuna somma a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o altro.
ART. 10 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a totale carico dell’Associazione “Ri Vivi Borgo Sant’Antonio”.
CONVENZIONE PORTA PESA